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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 42
Articolo 42
Abrogazioni di norme incompatibili
Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.