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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 16
Articolo 16
Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
Il Ministro puo' intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non puo' essere presente alla deliberazione.