Preambolo |
Capo II Del cancelliere, dell’ufficio per il processo e dell’ufficiale giudiziario | |
57 | Attività del cancelliere |
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58 | Altre attività del cancelliere |
58-bis | Ufficio per il processo |
59 | Attività dell’ufficiale giudiziario |
60 | Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario |
Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice | |
61 | Consulente tecnico |
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62 | Attività del consulente |
63 | Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente |
64 | Responsabilità del consulente |
65 | Custode |
66 | Sostituzione del custode |
67 | Responsabilità del custode |
68 | Altri ausiliari |
TITOLO III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI | |
Capo I Delle parti | |
75 | Capacità processuale |
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76 | Famiglia Reale |
77 | Rappresentanza del procuratore e dell’institore |
78 | Curatore speciale |
79 | Istanza di nomina del curatore speciale |
80 | Provvedimento di nomina del curatore speciale |
81 | Sostituzione processuale |
Capo II Dei difensori | |
82 | Patrocinio |
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83 | Procura alle liti |
84 | Poteri del difensore |
85 | Revoca e rinuncia alla procura |
86 | Difesa personale della parte |
87 | Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico |
Capo II Dei termini | |
152 | Termini legali e termini giudiziari |
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153 | Improrogabilità dei termini perentori |
154 | Prorogabilità del termine ordinatorio |
155 | Computo dei termini |
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE | |
TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE | |
Capo I Dell’introduzione della causa | |
Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti | |
163 | Contenuto della citazione |
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163-bis | Termini per comparire |
164 | Nullità della citazione |
165 | Costituzione dell’attore |
166 | Costituzione del convenuto |
167 | Comparsa di risposta |
168 | Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio |
168-bis | Designazione del giudice istruttore |
169 | Ritiro dei fascicoli di parte |
170 | Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento |
171 | Ritardata costituzione delle parti |
171-bis | Verifiche preliminari |
171-ter | Memorie integrative |
172 | ABROGATO |
173 | ABROGATO |
174 | Immutabilità del giudice istruttore |
Capo IV Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze | |
282 | Esecuzione provvisoria |
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283 | Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello |
284 | ABROGATO |
285 | Modo di notificazione della sentenza |
286 | Notificazione nel caso d'interruzione |
Capo V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze | |
287 | Casi di correzione |
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288 | Procedimento di correzione |
289 | Integrazione dei provvedimenti istruttori |
Capo VI Del procedimento in contumacia | |
290 | Contumacia dell’attore |
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291 | Contumacia del convenuto |
292 | Notificazione e comunicazione di atti al contumace |
293 | Costituzione del contumace |
294 | Rimessione in termini |
Capo VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo | |
Sezione I Della sospensione del processo | |
295 | Sospensione necessaria |
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296 | Sospensione su istanza delle parti |
297 | Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione |
298 | Effetti della sospensione |
Sezione II Dell’interruzione del processo | |
299 | Morte o perdita della capacità prima della costituzione |
300 | Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace |
301 | Morte o impedimento del procuratore |
302 | Prosecuzione del processo |
303 | Riassunzione del processo |
304 | Effetti dell’interruzione |
305 | Mancata prosecuzione o riassunzione |
Sezione III Dell’estinzione del processo | |
306 | Rinuncia agli atti del giudizio |
307 | Estinzione del processo per inattività delle parti |
308 | Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza |
309 | Mancata comparizione all’udienza |
310 | Effetti dell’estinzione del processo |
Capo V Dell’opposizione di terzo | |
404 | Casi di opposizione di terzo |
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405 | Domanda di opposizione |
406 | Procedimento |
407 | Sospensione dell’esecuzione |
408 | Decisione |
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE | |
TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO | |
474 | Titolo esecutivo |
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475 | Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale |
476 | ABROGATO |
477 | Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi |
478 | Prestazione della cauzione |
479 | Notificazione del titolo esecutivo e del precetto |
480 | Forma del precetto |
481 | Cessazione dell’efficacia del precetto |
482 | Termine ad adempiere |
Codice di procedura civile, Articolo 473-bis.51
La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.
Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma.
A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.
All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.
Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
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