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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 9
Articolo 9
Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità
1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie».