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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 3
Articolo 3
Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;
b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;
c) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o «ottimo» con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
d) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;
f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;
g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;
h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:
1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;
1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;
i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:
1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;
4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;
1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;
2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;
3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza un'ulteriore motivazione;
4) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio;
l) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:
1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.
1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.