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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 38
Articolo 38
Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura
1. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di entrata in vigore della presente legge.