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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 8
Articolo 8
Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;
b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»;
«2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»;
c) all'articolo 18, secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:»;
d) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La ricorrenza dell'incompatibilità puo' essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati»;
e) all'articolo 194:
1) dopo le parole: «altre funzioni » sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni»;
1) dopo le parole: «altre funzioni » sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni»;
f) l'articolo 195 è abrogato.