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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 20
Articolo 20
Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.
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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.