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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 35
Articolo 35
Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Scrutinio e dichiarazione degli eletti). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.
2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:
a) il totale dei voti validi;
b) il totale dei voti per ciascun candidato;
c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.
3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:
a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;
b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.
4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
6. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».
«Art. 27 (Scrutinio e dichiarazione degli eletti). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.
2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:
a) il totale dei voti validi;
b) il totale dei voti per ciascun candidato;
c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.
3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:
a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;
b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.
4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
6. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».