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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 39
Articolo 39
Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura
1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 puo' essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.