Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Preambolo
1Oggetto e procedimento
2Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione
3Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità
4Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura
5Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
6Coordinamento con le disposizioni vigenti
7Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
8Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
9Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità
10Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive
11Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari
12Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
13Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero
14Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
15Eleggibilità dei magistrati
16Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale
17Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale
18Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti
19Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi
20Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi
21Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
22Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni
23Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare
24Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
25Selezione dei magistrati addetti alla segreteria
26Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura
27Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione
28Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
29Regolamento generale
30Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento
31Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati
32Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo
33Modifiche in materia di convocazione delle elezioni
34Modifiche in materia di votazioni
35Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti
36Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
37Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
38Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura
39Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura
40Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento
41Disposizioni finali
42Disposizioni finanziarie
43Entrata in vigore

Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 7

Articolo 7
Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione

1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«Art. 115 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non puo' essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non puo' essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo».