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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 7
Articolo 7
Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«Art. 115 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non puo' essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non puo' essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo».
«Art. 115 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non puo' essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non puo' essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo».