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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 11
Articolo 11
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;
2) alla lettera n), dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;
3) dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;
4) alla lettera v), le parole: «la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3»;
5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;
6) alla lettera gg), le parole: «fuori dei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: «; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti»;
1) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;
2) alla lettera n), dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;
3) dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;
4) alla lettera v), le parole: «la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3»;
5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
«ee-bis) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
ee-ter) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;
6) alla lettera gg), le parole: «fuori dei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: « in assenza dei presupposti previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: «; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo la parola: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per sé o per altri,»;
c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis)»;
« l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis)»;
d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«Art. 3-ter Estinzione dell'illecito. - 1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere applicato una sola volta»;
«Art. 3-ter Estinzione dell'illecito. - 1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere applicato una sola volta»;
e) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
« g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis); »;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111»;
3) al comma 4, dopo le parole: «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale»;
1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
« g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-bis); »;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111»;
3) al comma 4, dopo le parole: «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale»;
f) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. Condizioni per la riabilitazione. - 1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».
«Art. 25-bis. Condizioni per la riabilitazione. - 1. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
2. La condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante».