Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
Menu
Preambolo
1Oggetto e procedimento
2Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione
3Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità
4Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura
5Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
6Coordinamento con le disposizioni vigenti
7Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
8Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
9Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità
10Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive
11Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari
12Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
13Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero
14Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
15Eleggibilità dei magistrati
16Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale
17Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale
18Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti
19Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi
20Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi
21Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
22Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni
23Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare
24Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
25Selezione dei magistrati addetti alla segreteria
26Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura
27Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione
28Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
29Regolamento generale
30Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento
31Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati
32Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo
33Modifiche in materia di convocazione delle elezioni
34Modifiche in materia di votazioni
35Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti
36Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
37Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
38Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura
39Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura
40Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento
41Disposizioni finali
42Disposizioni finanziarie
43Entrata in vigore

Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 15

Articolo 15
Eleggibilità dei magistrati

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposi-zioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.