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Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 40
Articolo 40
Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile;
b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;
c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale;
d) prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;
e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;
f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma l sono trasmessi alle Camere affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.