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Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Articolo 50-bis
Articolo 50-bis
Prevenzione delle discriminazioni
1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.