Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246
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Preambolo
1 Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività.
2Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5
3ABROGATO
4ABROGATO
5ABROGATO
6ABROGATO
7ABROGATO
8 Costituzione e componenti legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7
9Convocazione e funzionamento legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6
10 Compiti del Comitato.
11ABROGATO
12Nomina decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4
13Requisiti e attribuzioni decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2
14 Mandato.
15 Compiti e funzioni.
16 Sede e attrezzature.
17 Permessi.
18 Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.
19 Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.
19-bis Disposizione transitoria.
20Relazione al Parlamento
21ABROGATO
22ABROGATO
23Pari opportunità nei rapporti fra coniugi
24Violenza nelle relazioni familiari
25Discriminazione diretta e indiretta legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2
26Molestie e molestie sessuali legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
27
28Divieto di discriminazione retributiva legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2
29Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3
30Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12
30-bis Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite.
31Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2
32ABROGATO
33ABROGATO
34ABROGATO
35Divieto di licenziamento per causa di matrimonio legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6
36Legittimazione processuale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5
37Legittimazione processuale a tutela di più soggetti legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11
38Provvedimento avverso le discriminazioni legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13
39Ricorso in via d'urgenza legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14
40Onere della prova legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6
41Adempimenti amministrativi e sanzioni legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 12; legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 16, comma 1
41-bis Vittimizzazione .
42Adozione e finalità delle azioni positive legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2
43Promozione delle azioni positive legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3
44 Finanziamento.
45Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3
46Rapporto sulla situazione del personale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4
46-bis Certificazione della parità di genere.
47Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1
48Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5
49Azioni positive nel settore radiotelevisivo legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11
50Misure a sostegno della flessibilità di orario
50-bis Prevenzione delle discriminazioni.
51Tutela e sostegno della maternità e paternità
52Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2
53Principi in materia di beneficiari delle azioni positive legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1
54Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1
55Relazione al Parlamento legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11
55-bisNozioni di discriminazione
55-terDivieto di discriminazione
55-quaterParità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari
55-quinquiesProcedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-sexiesABROGATO
55-septies Legittimazione ad agire di associazioni ed enti
55-octies Promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-novies Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-decies Relazione alla Commissione europea
56Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3
57Disposizioni abrogate
58Disposizioni finanziarie

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Articolo 46

Articolo 46
Rapporto sulla situazione del personale (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4

1. Le aziende pubbliche e private che occupano
oltre cinquanta dipendenti
sono tenute a redigere un rapporto
...
ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo
2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta
la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1.
Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro