Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246
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Preambolo
1 Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività.
2Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5
3ABROGATO
4ABROGATO
5ABROGATO
6ABROGATO
7ABROGATO
8 Costituzione e componenti legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7
9Convocazione e funzionamento legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6
10 Compiti del Comitato.
11ABROGATO
12Nomina decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4
13Requisiti e attribuzioni decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2
14 Mandato.
15 Compiti e funzioni.
16 Sede e attrezzature.
17 Permessi.
18 Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.
19 Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.
19-bis Disposizione transitoria.
20Relazione al Parlamento
21ABROGATO
22ABROGATO
23Pari opportunità nei rapporti fra coniugi
24Violenza nelle relazioni familiari
25Discriminazione diretta e indiretta legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2
26Molestie e molestie sessuali legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
27
28Divieto di discriminazione retributiva legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2
29Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3
30Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12
30-bis Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite.
31Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2
32ABROGATO
33ABROGATO
34ABROGATO
35Divieto di licenziamento per causa di matrimonio legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6
36Legittimazione processuale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5
37Legittimazione processuale a tutela di più soggetti legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11
38Provvedimento avverso le discriminazioni legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13
39Ricorso in via d'urgenza legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14
40Onere della prova legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6
41Adempimenti amministrativi e sanzioni legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 12; legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 16, comma 1
41-bis Vittimizzazione .
42Adozione e finalità delle azioni positive legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2
43Promozione delle azioni positive legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3
44 Finanziamento.
45Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3
46Rapporto sulla situazione del personale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4
46-bis Certificazione della parità di genere.
47Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1
48Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5
49Azioni positive nel settore radiotelevisivo legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11
50Misure a sostegno della flessibilità di orario
50-bis Prevenzione delle discriminazioni.
51Tutela e sostegno della maternità e paternità
52Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2
53Principi in materia di beneficiari delle azioni positive legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1
54Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1
55Relazione al Parlamento legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11
55-bisNozioni di discriminazione
55-terDivieto di discriminazione
55-quaterParità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari
55-quinquiesProcedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-sexiesABROGATO
55-septies Legittimazione ad agire di associazioni ed enti
55-octies Promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-novies Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-decies Relazione alla Commissione europea
56Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3
57Disposizioni abrogate
58Disposizioni finanziarie

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Articolo 30-bis

Articolo 30-bis
Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite

1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda:
a) il campo d'applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d'accesso;
b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare semprechè l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime.
3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.
4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire l'affidabilità, la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tali attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.