Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246
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Preambolo
1 Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività.
2Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5
3ABROGATO
4ABROGATO
5ABROGATO
6ABROGATO
7ABROGATO
8 Costituzione e componenti legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7
9Convocazione e funzionamento legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6
10 Compiti del Comitato.
11ABROGATO
12Nomina decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4
13Requisiti e attribuzioni decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2
14 Mandato.
15 Compiti e funzioni.
16 Sede e attrezzature.
17 Permessi.
18 Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.
19 Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.
19-bis Disposizione transitoria.
20Relazione al Parlamento
21ABROGATO
22ABROGATO
23Pari opportunità nei rapporti fra coniugi
24Violenza nelle relazioni familiari
25Discriminazione diretta e indiretta legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2
26Molestie e molestie sessuali legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
27
28Divieto di discriminazione retributiva legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2
29Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3
30Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12
30-bis Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite.
31Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2
32ABROGATO
33ABROGATO
34ABROGATO
35Divieto di licenziamento per causa di matrimonio legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6
36Legittimazione processuale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5
37Legittimazione processuale a tutela di più soggetti legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11
38Provvedimento avverso le discriminazioni legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13
39Ricorso in via d'urgenza legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14
40Onere della prova legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6
41Adempimenti amministrativi e sanzioni legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 12; legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 16, comma 1
41-bis Vittimizzazione .
42Adozione e finalità delle azioni positive legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2
43Promozione delle azioni positive legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3
44 Finanziamento.
45Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3
46Rapporto sulla situazione del personale legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4
46-bis Certificazione della parità di genere.
47Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1
48Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5
49Azioni positive nel settore radiotelevisivo legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11
50Misure a sostegno della flessibilità di orario
50-bis Prevenzione delle discriminazioni.
51Tutela e sostegno della maternità e paternità
52Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2
53Principi in materia di beneficiari delle azioni positive legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1
54Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1
55Relazione al Parlamento legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11
55-bisNozioni di discriminazione
55-terDivieto di discriminazione
55-quaterParità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari
55-quinquiesProcedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-sexiesABROGATO
55-septies Legittimazione ad agire di associazioni ed enti
55-octies Promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-novies Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
55-decies Relazione alla Commissione europea
56Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3
57Disposizioni abrogate
58Disposizioni finanziarie

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Articolo 46-bis

Articolo 46-bis
Certificazione della parità di genere

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;
b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.
3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati