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Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Articolo 41-bis
Articolo 41-bis
(( (Vittimizzazione) ))
1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.