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Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Articolo 28
Articolo 28
Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2
1. E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne
ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni
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