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Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Articolo 39
Articolo 39
Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile
o da altre disposizioni di legge
non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.