Decreto legislativo n. 285 del 1992
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Preambolo
1Principi generali
2Definizione e classificazione delle strade
3Definizioni stradali e di traffico
4Delimitazione del centro abitato
5Regolamentazione della circolazione in generale
6Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
7Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
8Circolazione nelle piccole isole
9Competizioni sportive su strada
9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
10Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
11Servizi di polizia stradale
12Espletamento dei servizi di polizia stradale
12-bis Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata
13Norme per la costruzione e la gestione delle strade
14Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
15Atti vietati
16Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
17Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
18Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
19Distanze di sicurezza dalle strade
20Occupazione della sede stradale
21Opere, depositi e cantieri stradali
22Accessi e diramazioni
23Pubblicità sulle strade e sui veicoli
24Pertinenze delle strade
25Attraversamenti ed uso della sede stradale
26Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
27Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
28Obblighi dei concessionari di determinati servizi
29Piantagioni e siepi
30Fabbricati, muri e opere di sostegno
31Manutenzione delle ripe
32Condotta delle acque
33Canali artificiali e manufatti sui medesimi
34Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
34-bisABROGATO
35Competenze
36Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
37Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
38Segnaletica stradale
39Segnali verticali
40Segnali orizzontali
41Segnali luminosi
42Segnali complementari
43Segnalazioni degli agenti del traffico
44Passaggi a livello
45Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
46Nozione di veicolo
47Classificazione dei veicoli
48Veicoli a braccia
49Veicoli a trazione animale
50Velocipedi
51Slitte
52Ciclomotori
53Motoveicoli
54Autoveicoli
55Filoveicoli
56Rimorchi
57Macchine agricole
58Macchine operatrici
59Veicoli con caratteristiche atipiche
60Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri
61Sagoma limite
62Massa limite
63Traino veicoli
64Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
65Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
66Cerchioni alle ruote
67Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
68Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
69Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
70Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
71Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
72Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
73Veicoli su rotaia in sede promiscua
74Dati di identificazione
75Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
76Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
77Controlli di conformità al tipo omologato
78Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
79Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
80Revisioni
81Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri
82Destinazione ed uso dei veicoli
83Uso proprio
84Locazione senza conducente
85Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
86Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi
87Servizio di linea per trasporto di persone
88Servizio di trasporto di cose per conto terzi
89Servizio di linea per trasporto di cose
90Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
91Locazione senza conducente con facoltà di acquistoleasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
92Estratto dei documenti di circolazione o di guida
93Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.
94Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
94-bisDivieto di intestazione fittizia dei veicoli
95Duplicato della carta di circolazione
96Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
97Circolazione dei ciclomotori
98Circolazione di prova
99Foglio di via
100Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
101Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
102Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
103Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
104Sagome e masse limite delle macchine agricole
105Traino di macchine agricole
106Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
107Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
108Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
109Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
110Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
111Revisione delle macchine agricole in circolazione
112Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
113Targhe delle macchine agricole
114Circolazione su strada delle macchine operatrici
115Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
116Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
116-bis Rete dell'Unione europea delle patenti di guida.
117Limitazioni nella guida
118Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
118-bisRequisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali
119Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
120Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita
121Esame di idoneità
122Esercitazioni di guida
123Autoscuole
124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
125
126Durata e conferma della validità della patente di guida
126-bisPatente a punti
127ABROGATO
128Revisione della patente di guida
129Sospensione della patente di guida
130Revoca della patente di guida
130-bisABROGATO
131Agenti diplomatici esteri
132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.
133Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
134Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
135Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
136 Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
136-bisDisposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
137Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
138Veicoli e conducenti delle Forze armate
139 Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
140Principio informatore della circolazione
141Velocità
142Limiti di velocità
143Posizione dei veicoli sulla carreggiata
144Circolazione dei veicoli per file parallele
145Precedenza
146Violazione della segnaletica stradale
147Comportamento ai passaggi a livello
148Sorpasso
149Distanza di sicurezza tra veicoli
150Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna
151Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
152Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
153Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
154Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
155Limitazione dei rumori
156Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
157Arresto, fermata e sosta dei veicoli
158Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
159Rimozione e blocco dei veicoli
160Sosta degli animali
161Ingombro della carreggiata
162Segnalazione di veicolo fermo
163Convogli militari, cortei e simili
164Sistemazione del carico sui veicoli
165Traino di veicoli in avaria
166Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
167Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
168Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada, Articolo 93-bis

Articolo 93-bis
Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
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3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero puo' chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate.
Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6