Decreto legislativo n. 285 del 1992
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Preambolo
1Principi generali
2Definizione e classificazione delle strade
3Definizioni stradali e di traffico
4Delimitazione del centro abitato
5Regolamentazione della circolazione in generale
6Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
7Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
8Circolazione nelle piccole isole
9Competizioni sportive su strada
9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
10Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
11Servizi di polizia stradale
12Espletamento dei servizi di polizia stradale
12-bis Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata
13Norme per la costruzione e la gestione delle strade
14Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
15Atti vietati
16Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
17Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
18Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
19Distanze di sicurezza dalle strade
20Occupazione della sede stradale
21Opere, depositi e cantieri stradali
22Accessi e diramazioni
23Pubblicità sulle strade e sui veicoli
24Pertinenze delle strade
25Attraversamenti ed uso della sede stradale
26Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
27Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
28Obblighi dei concessionari di determinati servizi
29Piantagioni e siepi
30Fabbricati, muri e opere di sostegno
31Manutenzione delle ripe
32Condotta delle acque
33Canali artificiali e manufatti sui medesimi
34Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
34-bisABROGATO
35Competenze
36Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
37Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
38Segnaletica stradale
39Segnali verticali
40Segnali orizzontali
41Segnali luminosi
42Segnali complementari
43Segnalazioni degli agenti del traffico
44Passaggi a livello
45Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
46Nozione di veicolo
47Classificazione dei veicoli
48Veicoli a braccia
49Veicoli a trazione animale
50Velocipedi
51Slitte
52Ciclomotori
53Motoveicoli
54Autoveicoli
55Filoveicoli
56Rimorchi
57Macchine agricole
58Macchine operatrici
59Veicoli con caratteristiche atipiche
60Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri
61Sagoma limite
62Massa limite
63Traino veicoli
64Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
65Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
66Cerchioni alle ruote
67Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
68Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
69Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
70Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
71Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
72Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
73Veicoli su rotaia in sede promiscua
74Dati di identificazione
75Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
76Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
77Controlli di conformità al tipo omologato
78Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
79Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
80Revisioni
81Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri
82Destinazione ed uso dei veicoli
83Uso proprio
84Locazione senza conducente
85Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
86Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi
87Servizio di linea per trasporto di persone
88Servizio di trasporto di cose per conto terzi
89Servizio di linea per trasporto di cose
90Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
91Locazione senza conducente con facoltà di acquistoleasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
92Estratto dei documenti di circolazione o di guida
93Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.
94Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
94-bisDivieto di intestazione fittizia dei veicoli
95Duplicato della carta di circolazione
96Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
97Circolazione dei ciclomotori
98Circolazione di prova
99Foglio di via
100Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
101Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
102Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
103Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
104Sagome e masse limite delle macchine agricole
105Traino di macchine agricole
106Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
107Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
108Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
109Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
110Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
111Revisione delle macchine agricole in circolazione
112Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
113Targhe delle macchine agricole
114Circolazione su strada delle macchine operatrici
115Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
116Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
116-bis Rete dell'Unione europea delle patenti di guida.
117Limitazioni nella guida
118Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
118-bisRequisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali
119Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
120Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita
121Esame di idoneità
122Esercitazioni di guida
123Autoscuole
124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
125
126Durata e conferma della validità della patente di guida
126-bisPatente a punti
127ABROGATO
128Revisione della patente di guida
129Sospensione della patente di guida
130Revoca della patente di guida
130-bisABROGATO
131Agenti diplomatici esteri
132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.
133Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
134Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
135Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
136 Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
136-bisDisposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
137Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
138Veicoli e conducenti delle Forze armate
139 Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
140Principio informatore della circolazione
141Velocità
142Limiti di velocità
143Posizione dei veicoli sulla carreggiata
144Circolazione dei veicoli per file parallele
145Precedenza
146Violazione della segnaletica stradale
147Comportamento ai passaggi a livello
148Sorpasso
149Distanza di sicurezza tra veicoli
150Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna
151Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
152Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
153Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
154Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
155Limitazione dei rumori
156Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
157Arresto, fermata e sosta dei veicoli
158Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
159Rimozione e blocco dei veicoli
160Sosta degli animali
161Ingombro della carreggiata
162Segnalazione di veicolo fermo
163Convogli militari, cortei e simili
164Sistemazione del carico sui veicoli
165Traino di veicoli in avaria
166Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
167Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
168Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada, Articolo 2

Articolo 2
Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali.
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza
vulnerabile
della strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, , le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5 , seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all' uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare.