Decreto legislativo n. 285 del 1992
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Preambolo
1Principi generali
2Definizione e classificazione delle strade
3Definizioni stradali e di traffico
4Delimitazione del centro abitato
5Regolamentazione della circolazione in generale
6Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
7Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
8Circolazione nelle piccole isole
9Competizioni sportive su strada
9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
10Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
11Servizi di polizia stradale
12Espletamento dei servizi di polizia stradale
12-bis Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata
13Norme per la costruzione e la gestione delle strade
14Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
15Atti vietati
16Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
17Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
18Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
19Distanze di sicurezza dalle strade
20Occupazione della sede stradale
21Opere, depositi e cantieri stradali
22Accessi e diramazioni
23Pubblicità sulle strade e sui veicoli
24Pertinenze delle strade
25Attraversamenti ed uso della sede stradale
26Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
27Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
28Obblighi dei concessionari di determinati servizi
29Piantagioni e siepi
30Fabbricati, muri e opere di sostegno
31Manutenzione delle ripe
32Condotta delle acque
33Canali artificiali e manufatti sui medesimi
34Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
34-bisABROGATO
35Competenze
36Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
37Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
38Segnaletica stradale
39Segnali verticali
40Segnali orizzontali
41Segnali luminosi
42Segnali complementari
43Segnalazioni degli agenti del traffico
44Passaggi a livello
45Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
46Nozione di veicolo
47Classificazione dei veicoli
48Veicoli a braccia
49Veicoli a trazione animale
50Velocipedi
51Slitte
52Ciclomotori
53Motoveicoli
54Autoveicoli
55Filoveicoli
56Rimorchi
57Macchine agricole
58Macchine operatrici
59Veicoli con caratteristiche atipiche
60Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri
61Sagoma limite
62Massa limite
63Traino veicoli
64Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
65Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
66Cerchioni alle ruote
67Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
68Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
69Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
70Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
71Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
72Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
73Veicoli su rotaia in sede promiscua
74Dati di identificazione
75Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
76Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
77Controlli di conformità al tipo omologato
78Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
79Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
80Revisioni
81Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri
82Destinazione ed uso dei veicoli
83Uso proprio
84Locazione senza conducente
85Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
86Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi
87Servizio di linea per trasporto di persone
88Servizio di trasporto di cose per conto terzi
89Servizio di linea per trasporto di cose
90Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
91Locazione senza conducente con facoltà di acquistoleasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
92Estratto dei documenti di circolazione o di guida
93Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.
94Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
94-bisDivieto di intestazione fittizia dei veicoli
95Duplicato della carta di circolazione
96Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
97Circolazione dei ciclomotori
98Circolazione di prova
99Foglio di via
100Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
101Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
102Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
103Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
104Sagome e masse limite delle macchine agricole
105Traino di macchine agricole
106Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
107Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
108Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
109Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
110Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
111Revisione delle macchine agricole in circolazione
112Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
113Targhe delle macchine agricole
114Circolazione su strada delle macchine operatrici
115Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
116Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
116-bis Rete dell'Unione europea delle patenti di guida.
117Limitazioni nella guida
118Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
118-bisRequisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali
119Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
120Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita
121Esame di idoneità
122Esercitazioni di guida
123Autoscuole
124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
125
126Durata e conferma della validità della patente di guida
126-bisPatente a punti
127ABROGATO
128Revisione della patente di guida
129Sospensione della patente di guida
130Revoca della patente di guida
130-bisABROGATO
131Agenti diplomatici esteri
132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.
133Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
134Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
135Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
136 Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
136-bisDisposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
137Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
138Veicoli e conducenti delle Forze armate
139 Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
140Principio informatore della circolazione
141Velocità
142Limiti di velocità
143Posizione dei veicoli sulla carreggiata
144Circolazione dei veicoli per file parallele
145Precedenza
146Violazione della segnaletica stradale
147Comportamento ai passaggi a livello
148Sorpasso
149Distanza di sicurezza tra veicoli
150Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna
151Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
152Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
153Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
154Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
155Limitazione dei rumori
156Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
157Arresto, fermata e sosta dei veicoli
158Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
159Rimozione e blocco dei veicoli
160Sosta degli animali
161Ingombro della carreggiata
162Segnalazione di veicolo fermo
163Convogli militari, cortei e simili
164Sistemazione del carico sui veicoli
165Traino di veicoli in avaria
166Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
167Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
168Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada, Articolo 115

Articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;
c) anni diciotto per guidare:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (102)
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (122)
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. (109)
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 87 a € 344
. Qualora trattasi di
veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 158 a € 638
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (102) (114) (124) (133) (145)
163
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145)
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.