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Codice della strada, Articolo 146
Articolo 146
Violazione della segnaletica stradale
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari
sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
(101) (114) (124) (133) (145)
da € 167 a € 665
. (19) (29) (35) (43) (52) (80) (89)(101) (114) (124) (133) (145)
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3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.