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Codice della strada, Articolo 137
Articolo 137
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri
, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri
rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (10) (15)