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Codice della strada, Articolo 49
Articolo 49
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
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