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Codice della strada, Articolo 163
Articolo 163
Convogli militari, cortei e simili
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 42 a €
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. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) 173
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