Menu
Codice della strada, Articolo 51
Articolo 51
Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
(101) (114) (124)
(4)
da € 26 a € 102
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)(101) (114) (124)
145
(4)