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Codice della strada, Articolo 90
Articolo 90
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
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da € 430 a €
1.731
. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) 1.731
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