Decreto legislativo n. 285 del 1992
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Preambolo
1Principi generali
2Definizione e classificazione delle strade
3Definizioni stradali e di traffico
4Delimitazione del centro abitato
5Regolamentazione della circolazione in generale
6Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
7Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
8Circolazione nelle piccole isole
9Competizioni sportive su strada
9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
10Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
11Servizi di polizia stradale
12Espletamento dei servizi di polizia stradale
12-bis Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata
13Norme per la costruzione e la gestione delle strade
14Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
15Atti vietati
16Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
17Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
18Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
19Distanze di sicurezza dalle strade
20Occupazione della sede stradale
21Opere, depositi e cantieri stradali
22Accessi e diramazioni
23Pubblicità sulle strade e sui veicoli
24Pertinenze delle strade
25Attraversamenti ed uso della sede stradale
26Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
27Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
28Obblighi dei concessionari di determinati servizi
29Piantagioni e siepi
30Fabbricati, muri e opere di sostegno
31Manutenzione delle ripe
32Condotta delle acque
33Canali artificiali e manufatti sui medesimi
34Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
34-bisABROGATO
35Competenze
36Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
37Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
38Segnaletica stradale
39Segnali verticali
40Segnali orizzontali
41Segnali luminosi
42Segnali complementari
43Segnalazioni degli agenti del traffico
44Passaggi a livello
45Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
46Nozione di veicolo
47Classificazione dei veicoli
48Veicoli a braccia
49Veicoli a trazione animale
50Velocipedi
51Slitte
52Ciclomotori
53Motoveicoli
54Autoveicoli
55Filoveicoli
56Rimorchi
57Macchine agricole
58Macchine operatrici
59Veicoli con caratteristiche atipiche
60Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri
61Sagoma limite
62Massa limite
63Traino veicoli
64Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
65Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
66Cerchioni alle ruote
67Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
68Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
69Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
70Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
71Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
72Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
73Veicoli su rotaia in sede promiscua
74Dati di identificazione
75Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
76Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
77Controlli di conformità al tipo omologato
78Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
79Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
80Revisioni
81Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri
82Destinazione ed uso dei veicoli
83Uso proprio
84Locazione senza conducente
85Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
86Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi
87Servizio di linea per trasporto di persone
88Servizio di trasporto di cose per conto terzi
89Servizio di linea per trasporto di cose
90Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
91Locazione senza conducente con facoltà di acquistoleasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
92Estratto dei documenti di circolazione o di guida
93Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.
94Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
94-bisDivieto di intestazione fittizia dei veicoli
95Duplicato della carta di circolazione
96Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
97Circolazione dei ciclomotori
98Circolazione di prova
99Foglio di via
100Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
101Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
102Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
103Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
104Sagome e masse limite delle macchine agricole
105Traino di macchine agricole
106Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
107Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
108Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
109Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
110Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
111Revisione delle macchine agricole in circolazione
112Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
113Targhe delle macchine agricole
114Circolazione su strada delle macchine operatrici
115Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
116Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
116-bis Rete dell'Unione europea delle patenti di guida.
117Limitazioni nella guida
118Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
118-bisRequisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali
119Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
120Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita
121Esame di idoneità
122Esercitazioni di guida
123Autoscuole
124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
125
126Durata e conferma della validità della patente di guida
126-bisPatente a punti
127ABROGATO
128Revisione della patente di guida
129Sospensione della patente di guida
130Revoca della patente di guida
130-bisABROGATO
131Agenti diplomatici esteri
132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.
133Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
134Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
135Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
136 Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
136-bisDisposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
137Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
138Veicoli e conducenti delle Forze armate
139 Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
140Principio informatore della circolazione
141Velocità
142Limiti di velocità
143Posizione dei veicoli sulla carreggiata
144Circolazione dei veicoli per file parallele
145Precedenza
146Violazione della segnaletica stradale
147Comportamento ai passaggi a livello
148Sorpasso
149Distanza di sicurezza tra veicoli
150Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna
151Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
152Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
153Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
154Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
155Limitazione dei rumori
156Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
157Arresto, fermata e sosta dei veicoli
158Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
159Rimozione e blocco dei veicoli
160Sosta degli animali
161Ingombro della carreggiata
162Segnalazione di veicolo fermo
163Convogli militari, cortei e simili
164Sistemazione del carico sui veicoli
165Traino di veicoli in avaria
166Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
167Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
168Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada, Articolo 128

Articolo 128
Revisione della patente di guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (15)
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (102)
1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 168 a € 678
e alla sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (114) (124) (133) (145)
163
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120.