Decreto legislativo n. 285 del 1992
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Preambolo
1Principi generali
2Definizione e classificazione delle strade
3Definizioni stradali e di traffico
4Delimitazione del centro abitato
5Regolamentazione della circolazione in generale
6Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
7Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
8Circolazione nelle piccole isole
9Competizioni sportive su strada
9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
10Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
11Servizi di polizia stradale
12Espletamento dei servizi di polizia stradale
12-bis Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata
13Norme per la costruzione e la gestione delle strade
14Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
15Atti vietati
16Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
17Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
18Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
19Distanze di sicurezza dalle strade
20Occupazione della sede stradale
21Opere, depositi e cantieri stradali
22Accessi e diramazioni
23Pubblicità sulle strade e sui veicoli
24Pertinenze delle strade
25Attraversamenti ed uso della sede stradale
26Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
27Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
28Obblighi dei concessionari di determinati servizi
29Piantagioni e siepi
30Fabbricati, muri e opere di sostegno
31Manutenzione delle ripe
32Condotta delle acque
33Canali artificiali e manufatti sui medesimi
34Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
34-bisABROGATO
35Competenze
36Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
37Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
38Segnaletica stradale
39Segnali verticali
40Segnali orizzontali
41Segnali luminosi
42Segnali complementari
43Segnalazioni degli agenti del traffico
44Passaggi a livello
45Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
46Nozione di veicolo
47Classificazione dei veicoli
48Veicoli a braccia
49Veicoli a trazione animale
50Velocipedi
51Slitte
52Ciclomotori
53Motoveicoli
54Autoveicoli
55Filoveicoli
56Rimorchi
57Macchine agricole
58Macchine operatrici
59Veicoli con caratteristiche atipiche
60Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri
61Sagoma limite
62Massa limite
63Traino veicoli
64Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
65Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
66Cerchioni alle ruote
67Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
68Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
69Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
70Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
71Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
72Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
73Veicoli su rotaia in sede promiscua
74Dati di identificazione
75Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
76Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
77Controlli di conformità al tipo omologato
78Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
79Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
80Revisioni
81Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri
82Destinazione ed uso dei veicoli
83Uso proprio
84Locazione senza conducente
85Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
86Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi
87Servizio di linea per trasporto di persone
88Servizio di trasporto di cose per conto terzi
89Servizio di linea per trasporto di cose
90Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
91Locazione senza conducente con facoltà di acquistoleasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
92Estratto dei documenti di circolazione o di guida
93Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.
94Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
94-bisDivieto di intestazione fittizia dei veicoli
95Duplicato della carta di circolazione
96Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
97Circolazione dei ciclomotori
98Circolazione di prova
99Foglio di via
100Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
101Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
102Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
103Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
104Sagome e masse limite delle macchine agricole
105Traino di macchine agricole
106Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
107Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
108Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
109Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
110Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
111Revisione delle macchine agricole in circolazione
112Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
113Targhe delle macchine agricole
114Circolazione su strada delle macchine operatrici
115Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
116Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
116-bis Rete dell'Unione europea delle patenti di guida.
117Limitazioni nella guida
118Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
118-bisRequisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali
119Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
120Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita
121Esame di idoneità
122Esercitazioni di guida
123Autoscuole
124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
125
126Durata e conferma della validità della patente di guida
126-bisPatente a punti
127ABROGATO
128Revisione della patente di guida
129Sospensione della patente di guida
130Revoca della patente di guida
130-bisABROGATO
131Agenti diplomatici esteri
132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.
133Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
134Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
135Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
136 Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
136-bisDisposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
137Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
138Veicoli e conducenti delle Forze armate
139 Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
140Principio informatore della circolazione
141Velocità
142Limiti di velocità
143Posizione dei veicoli sulla carreggiata
144Circolazione dei veicoli per file parallele
145Precedenza
146Violazione della segnaletica stradale
147Comportamento ai passaggi a livello
148Sorpasso
149Distanza di sicurezza tra veicoli
150Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna
151Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
152Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
153Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
154Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
155Limitazione dei rumori
156Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
157Arresto, fermata e sosta dei veicoli
158Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
159Rimozione e blocco dei veicoli
160Sosta degli animali
161Ingombro della carreggiata
162Segnalazione di veicolo fermo
163Convogli militari, cortei e simili
164Sistemazione del carico sui veicoli
165Traino di veicoli in avaria
166Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
167Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
168Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada, Articolo 126

Articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.
8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta.
In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovra' essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile
.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.
10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (173)
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6. (115) (133) (145) (163)
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.
(102) (114)