TITOLO SESTO Dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio superiore della magistratura | |
212 | ABROGATO |
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213 | ABROGATO |
214 | ABROGATO |
215 | ABROGATO |
216 | ABROGATO |
TITOLO SETTIMO Delle prerogative della magistratura | |
217 | ABROGATO |
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218 | ABROGATO |
219 | ABROGATO |
220 | ABROGATO |
221 | ABROGATO |
222 | ABROGATO |
223 | ABROGATO |
224 | ABROGATO |
225 | ABROGATO |
226 | ABROGATO |
227 | ABROGATO |
TITOLO OTTAVO Della disciplina della magistratura | |
228 | ABROGATO |
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229 | ABROGATO |
230 | ABROGATO |
231 | ABROGATO |
232 | ABROGATO |
233 | ABROGATO |
234 | ABROGATO |
235 | ABROGATO |
236 | ABROGATO |
237 | ABROGATO |
238 | ABROGATO |
239 | ABROGATO |
240 | ABROGATO |
241 | ABROGATO |
242 | ABROGATO |
243 | ABROGATO |
244 | ABROGATO |
245 | ABROGATO |
246 | ABROGATO |
247 | ABROGATO |
248 | ABROGATO |
249 | ABROGATO |
250 | ABROGATO |
251 | ABROGATO |
252 | ABROGATO |
253 | ABROGATO |
254 | ABROGATO |
TITOLO DECIMO Disposizioni finali | |
276 | Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali |
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277 | Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari |
Ordinamento giudiziario, Articolo 58
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.
La sezione giudica con l'intervento di due consiglieri onorari esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie.