TITOLO SESTO Dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio superiore della magistratura | |
212 | ABROGATO |
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213 | ABROGATO |
214 | ABROGATO |
215 | ABROGATO |
216 | ABROGATO |
TITOLO SETTIMO Delle prerogative della magistratura | |
217 | ABROGATO |
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218 | ABROGATO |
219 | ABROGATO |
220 | ABROGATO |
221 | ABROGATO |
222 | ABROGATO |
223 | ABROGATO |
224 | ABROGATO |
225 | ABROGATO |
226 | ABROGATO |
227 | ABROGATO |
TITOLO OTTAVO Della disciplina della magistratura | |
228 | ABROGATO |
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229 | ABROGATO |
230 | ABROGATO |
231 | ABROGATO |
232 | ABROGATO |
233 | ABROGATO |
234 | ABROGATO |
235 | ABROGATO |
236 | ABROGATO |
237 | ABROGATO |
238 | ABROGATO |
239 | ABROGATO |
240 | ABROGATO |
241 | ABROGATO |
242 | ABROGATO |
243 | ABROGATO |
244 | ABROGATO |
245 | ABROGATO |
246 | ABROGATO |
247 | ABROGATO |
248 | ABROGATO |
249 | ABROGATO |
250 | ABROGATO |
251 | ABROGATO |
252 | ABROGATO |
253 | ABROGATO |
254 | ABROGATO |
TITOLO DECIMO Disposizioni finali | |
276 | Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali |
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277 | Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari |
Ordinamento giudiziario, Articolo 47-ter
Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380. (109)110a