TITOLO SESTO Dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio superiore della magistratura | |
212 | ABROGATO |
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213 | ABROGATO |
214 | ABROGATO |
215 | ABROGATO |
216 | ABROGATO |
TITOLO SETTIMO Delle prerogative della magistratura | |
217 | ABROGATO |
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218 | ABROGATO |
219 | ABROGATO |
220 | ABROGATO |
221 | ABROGATO |
222 | ABROGATO |
223 | ABROGATO |
224 | ABROGATO |
225 | ABROGATO |
226 | ABROGATO |
227 | ABROGATO |
TITOLO OTTAVO Della disciplina della magistratura | |
228 | ABROGATO |
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229 | ABROGATO |
230 | ABROGATO |
231 | ABROGATO |
232 | ABROGATO |
233 | ABROGATO |
234 | ABROGATO |
235 | ABROGATO |
236 | ABROGATO |
237 | ABROGATO |
238 | ABROGATO |
239 | ABROGATO |
240 | ABROGATO |
241 | ABROGATO |
242 | ABROGATO |
243 | ABROGATO |
244 | ABROGATO |
245 | ABROGATO |
246 | ABROGATO |
247 | ABROGATO |
248 | ABROGATO |
249 | ABROGATO |
250 | ABROGATO |
251 | ABROGATO |
252 | ABROGATO |
253 | ABROGATO |
254 | ABROGATO |
TITOLO DECIMO Disposizioni finali | |
276 | Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali |
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277 | Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari |
Ordinamento giudiziario, Articolo 10
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo' essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.
Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Nei casi di necessità di servizio, il Ministro puo' pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.