TITOLO SESTO Dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio superiore della magistratura | |
212 | ABROGATO |
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213 | ABROGATO |
214 | ABROGATO |
215 | ABROGATO |
216 | ABROGATO |
TITOLO SETTIMO Delle prerogative della magistratura | |
217 | ABROGATO |
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218 | ABROGATO |
219 | ABROGATO |
220 | ABROGATO |
221 | ABROGATO |
222 | ABROGATO |
223 | ABROGATO |
224 | ABROGATO |
225 | ABROGATO |
226 | ABROGATO |
227 | ABROGATO |
TITOLO OTTAVO Della disciplina della magistratura | |
228 | ABROGATO |
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229 | ABROGATO |
230 | ABROGATO |
231 | ABROGATO |
232 | ABROGATO |
233 | ABROGATO |
234 | ABROGATO |
235 | ABROGATO |
236 | ABROGATO |
237 | ABROGATO |
238 | ABROGATO |
239 | ABROGATO |
240 | ABROGATO |
241 | ABROGATO |
242 | ABROGATO |
243 | ABROGATO |
244 | ABROGATO |
245 | ABROGATO |
246 | ABROGATO |
247 | ABROGATO |
248 | ABROGATO |
249 | ABROGATO |
250 | ABROGATO |
251 | ABROGATO |
252 | ABROGATO |
253 | ABROGATO |
254 | ABROGATO |
TITOLO DECIMO Disposizioni finali | |
276 | Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali |
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277 | Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari |
Ordinamento giudiziario, Articolo 50
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.
Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.
Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.
Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.