TITOLO SESTO Dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio superiore della magistratura | |
212 | ABROGATO |
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213 | ABROGATO |
214 | ABROGATO |
215 | ABROGATO |
216 | ABROGATO |
TITOLO SETTIMO Delle prerogative della magistratura | |
217 | ABROGATO |
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218 | ABROGATO |
219 | ABROGATO |
220 | ABROGATO |
221 | ABROGATO |
222 | ABROGATO |
223 | ABROGATO |
224 | ABROGATO |
225 | ABROGATO |
226 | ABROGATO |
227 | ABROGATO |
TITOLO OTTAVO Della disciplina della magistratura | |
228 | ABROGATO |
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229 | ABROGATO |
230 | ABROGATO |
231 | ABROGATO |
232 | ABROGATO |
233 | ABROGATO |
234 | ABROGATO |
235 | ABROGATO |
236 | ABROGATO |
237 | ABROGATO |
238 | ABROGATO |
239 | ABROGATO |
240 | ABROGATO |
241 | ABROGATO |
242 | ABROGATO |
243 | ABROGATO |
244 | ABROGATO |
245 | ABROGATO |
246 | ABROGATO |
247 | ABROGATO |
248 | ABROGATO |
249 | ABROGATO |
250 | ABROGATO |
251 | ABROGATO |
252 | ABROGATO |
253 | ABROGATO |
254 | ABROGATO |
TITOLO DECIMO Disposizioni finali | |
276 | Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali |
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277 | Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari |
Ordinamento giudiziario, Articolo 19
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza dell'incompatibilità puo' essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
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