Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
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Preambolo
1Finalità ed oggetto
2Principi generali
3Norme applicabili
4Enti del Terzo settore
5Attività di interesse generale
6Attività diverse
7Raccolta fondi
8Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
9Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
10Patrimoni destinati ad uno specifico affare
11Iscrizione
12Denominazione sociale
13Scritture contabili e bilancio
14Bilancio sociale
15Libri sociali obbligatori
16Lavoro negli enti del Terzo settore
17Volontario e attività di volontariato
18Assicurazione obbligatoria
19Promozione della cultura del volontariato
20Ambito di applicazione
21Atto costitutivo e statuto
22Acquisto della personalità giuridica
23Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
24Assemblea
25Competenze inderogabili dell'assemblea
26Organo di amministrazione
27Conflitto di interessi
28Responsabilità
29Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
30Organo di controllo
31Revisione legale dei conti
32Organizzazioni di volontariato
33Risorse
34Ordinamento ed amministrazione
35Associazioni di promozione sociale
36Risorse
37Enti filantropici
38Risorse
39Bilancio sociale
40Rinvio
41Reti associative
42Rinvio
43Trasformazione
44Modifiche e integrazioni alla disciplina
45Registro unico nazionale del Terzo settore
46Struttura del Registro
47Iscrizione
48Contenuto e aggiornamento
49Estinzione o scioglimento dell'ente
50Cancellazione e migrazione in altra sezione
51Revisione periodica del Registro
52Opponibilità ai terzi degli atti depositati
53Funzionamento del Registro
54Trasmigrazione dei registri esistenti
55Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
56Convenzioni
57Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
58Istituzione
59Composizione
60Attribuzioni
61Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
62Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
63Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
64Organismo nazionale di controllo
65Organismi territoriali di controllo
66Sanzioni e ricorsi
67Accesso al credito agevolato
68Privilegi
69Accesso al Fondo sociale europeo
70Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
71Locali utilizzati
72Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
73Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore
74Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
75Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
76Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
77Titoli di solidarietà
78Regime fiscale del Social Lending
79Disposizioni in materia di imposte sui redditi
80Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
81Social Bonus
82Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
83Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
84Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
85Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso
86Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
87Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
88«De minimis»
89Coordinamento normativo
90Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
91Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
92Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
93Controllo
94Disposizioni in materia di controlli fiscali
95Vigilanza
96Disposizioni di attuazione
97Coordinamento delle politiche di governo
98Modifiche al codice civile
99Modifiche normative
100Clausola di salvaguardia per le Province autonome
101Norme transitorie e di attuazione
102Abrogazioni
103Disposizioni finanziarie
104Entrata in vigore

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 93

Articolo 93
Controllo

1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo puo', ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.
5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo.
L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.