Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
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Preambolo
1Finalità ed oggetto
2Principi generali
3Norme applicabili
4Enti del Terzo settore
5Attività di interesse generale
6Attività diverse
7Raccolta fondi
8Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
9Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
10Patrimoni destinati ad uno specifico affare
11Iscrizione
12Denominazione sociale
13Scritture contabili e bilancio
14Bilancio sociale
15Libri sociali obbligatori
16Lavoro negli enti del Terzo settore
17Volontario e attività di volontariato
18Assicurazione obbligatoria
19Promozione della cultura del volontariato
20Ambito di applicazione
21Atto costitutivo e statuto
22Acquisto della personalità giuridica
23Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
24Assemblea
25Competenze inderogabili dell'assemblea
26Organo di amministrazione
27Conflitto di interessi
28Responsabilità
29Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
30Organo di controllo
31Revisione legale dei conti
32Organizzazioni di volontariato
33Risorse
34Ordinamento ed amministrazione
35Associazioni di promozione sociale
36Risorse
37Enti filantropici
38Risorse
39Bilancio sociale
40Rinvio
41Reti associative
42Rinvio
43Trasformazione
44Modifiche e integrazioni alla disciplina
45Registro unico nazionale del Terzo settore
46Struttura del Registro
47Iscrizione
48Contenuto e aggiornamento
49Estinzione o scioglimento dell'ente
50Cancellazione e migrazione in altra sezione
51Revisione periodica del Registro
52Opponibilità ai terzi degli atti depositati
53Funzionamento del Registro
54Trasmigrazione dei registri esistenti
55Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
56Convenzioni
57Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
58Istituzione
59Composizione
60Attribuzioni
61Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
62Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
63Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
64Organismo nazionale di controllo
65Organismi territoriali di controllo
66Sanzioni e ricorsi
67Accesso al credito agevolato
68Privilegi
69Accesso al Fondo sociale europeo
70Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
71Locali utilizzati
72Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
73Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore
74Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
75Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
76Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
77Titoli di solidarietà
78Regime fiscale del Social Lending
79Disposizioni in materia di imposte sui redditi
80Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
81Social Bonus
82Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
83Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
84Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
85Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso
86Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
87Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
88«De minimis»
89Coordinamento normativo
90Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
91Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
92Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
93Controllo
94Disposizioni in materia di controlli fiscali
95Vigilanza
96Disposizioni di attuazione
97Coordinamento delle politiche di governo
98Modifiche al codice civile
99Modifiche normative
100Clausola di salvaguardia per le Province autonome
101Norme transitorie e di attuazione
102Abrogazioni
103Disposizioni finanziarie
104Entrata in vigore

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 24

Articolo 24
Assemblea

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.