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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 34
Articolo 34
Ordinamento ed amministrazione
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,
dagli enti associati.
. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.