Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
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Preambolo
1Finalità ed oggetto
2Principi generali
3Norme applicabili
4Enti del Terzo settore
5Attività di interesse generale
6Attività diverse
7Raccolta fondi
8Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
9Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
10Patrimoni destinati ad uno specifico affare
11Iscrizione
12Denominazione sociale
13Scritture contabili e bilancio
14Bilancio sociale
15Libri sociali obbligatori
16Lavoro negli enti del Terzo settore
17Volontario e attività di volontariato
18Assicurazione obbligatoria
19Promozione della cultura del volontariato
20Ambito di applicazione
21Atto costitutivo e statuto
22Acquisto della personalità giuridica
23Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
24Assemblea
25Competenze inderogabili dell'assemblea
26Organo di amministrazione
27Conflitto di interessi
28Responsabilità
29Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
30Organo di controllo
31Revisione legale dei conti
32Organizzazioni di volontariato
33Risorse
34Ordinamento ed amministrazione
35Associazioni di promozione sociale
36Risorse
37Enti filantropici
38Risorse
39Bilancio sociale
40Rinvio
41Reti associative
42Rinvio
43Trasformazione
44Modifiche e integrazioni alla disciplina
45Registro unico nazionale del Terzo settore
46Struttura del Registro
47Iscrizione
48Contenuto e aggiornamento
49Estinzione o scioglimento dell'ente
50Cancellazione e migrazione in altra sezione
51Revisione periodica del Registro
52Opponibilità ai terzi degli atti depositati
53Funzionamento del Registro
54Trasmigrazione dei registri esistenti
55Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
56Convenzioni
57Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
58Istituzione
59Composizione
60Attribuzioni
61Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
62Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
63Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
64Organismo nazionale di controllo
65Organismi territoriali di controllo
66Sanzioni e ricorsi
67Accesso al credito agevolato
68Privilegi
69Accesso al Fondo sociale europeo
70Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
71Locali utilizzati
72Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
73Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore
74Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
75Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
76Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
77Titoli di solidarietà
78Regime fiscale del Social Lending
79Disposizioni in materia di imposte sui redditi
80Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
81Social Bonus
82Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
83Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
84Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
85Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso
86Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
87Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
88«De minimis»
89Coordinamento normativo
90Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
91Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
92Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
93Controllo
94Disposizioni in materia di controlli fiscali
95Vigilanza
96Disposizioni di attuazione
97Coordinamento delle politiche di governo
98Modifiche al codice civile
99Modifiche normative
100Clausola di salvaguardia per le Province autonome
101Norme transitorie e di attuazione
102Abrogazioni
103Disposizioni finanziarie
104Entrata in vigore

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 82

Articolo 82
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società,
salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6
.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale
. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.