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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 90
Articolo 90
Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.