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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 38
Articolo 38
Risorse
1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi
, anche di investimento
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a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
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