Menu
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 37
Articolo 37
Enti filantropici
1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.