Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
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Preambolo
1Finalità ed oggetto
2Principi generali
3Norme applicabili
4Enti del Terzo settore
5Attività di interesse generale
6Attività diverse
7Raccolta fondi
8Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
9Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
10Patrimoni destinati ad uno specifico affare
11Iscrizione
12Denominazione sociale
13Scritture contabili e bilancio
14Bilancio sociale
15Libri sociali obbligatori
16Lavoro negli enti del Terzo settore
17Volontario e attività di volontariato
18Assicurazione obbligatoria
19Promozione della cultura del volontariato
20Ambito di applicazione
21Atto costitutivo e statuto
22Acquisto della personalità giuridica
23Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
24Assemblea
25Competenze inderogabili dell'assemblea
26Organo di amministrazione
27Conflitto di interessi
28Responsabilità
29Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
30Organo di controllo
31Revisione legale dei conti
32Organizzazioni di volontariato
33Risorse
34Ordinamento ed amministrazione
35Associazioni di promozione sociale
36Risorse
37Enti filantropici
38Risorse
39Bilancio sociale
40Rinvio
41Reti associative
42Rinvio
43Trasformazione
44Modifiche e integrazioni alla disciplina
45Registro unico nazionale del Terzo settore
46Struttura del Registro
47Iscrizione
48Contenuto e aggiornamento
49Estinzione o scioglimento dell'ente
50Cancellazione e migrazione in altra sezione
51Revisione periodica del Registro
52Opponibilità ai terzi degli atti depositati
53Funzionamento del Registro
54Trasmigrazione dei registri esistenti
55Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
56Convenzioni
57Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
58Istituzione
59Composizione
60Attribuzioni
61Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
62Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
63Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
64Organismo nazionale di controllo
65Organismi territoriali di controllo
66Sanzioni e ricorsi
67Accesso al credito agevolato
68Privilegi
69Accesso al Fondo sociale europeo
70Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
71Locali utilizzati
72Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
73Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore
74Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
75Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
76Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
77Titoli di solidarietà
78Regime fiscale del Social Lending
79Disposizioni in materia di imposte sui redditi
80Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
81Social Bonus
82Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
83Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
84Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
85Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso
86Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
87Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
88«De minimis»
89Coordinamento normativo
90Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
91Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
92Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
93Controllo
94Disposizioni in materia di controlli fiscali
95Vigilanza
96Disposizioni di attuazione
97Coordinamento delle politiche di governo
98Modifiche al codice civile
99Modifiche normative
100Clausola di salvaguardia per le Province autonome
101Norme transitorie e di attuazione
102Abrogazioni
103Disposizioni finanziarie
104Entrata in vigore

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 85

Articolo 85
Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale ((e delle società di mutuo soccorso))

1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti
degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali
, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati al comma 1
;
b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi,
diversi dai soggetti indicati al comma 1
.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società
7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso