Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
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Preambolo
1Finalità ed oggetto
2Principi generali
3Norme applicabili
4Enti del Terzo settore
5Attività di interesse generale
6Attività diverse
7Raccolta fondi
8Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
9Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
10Patrimoni destinati ad uno specifico affare
11Iscrizione
12Denominazione sociale
13Scritture contabili e bilancio
14Bilancio sociale
15Libri sociali obbligatori
16Lavoro negli enti del Terzo settore
17Volontario e attività di volontariato
18Assicurazione obbligatoria
19Promozione della cultura del volontariato
20Ambito di applicazione
21Atto costitutivo e statuto
22Acquisto della personalità giuridica
23Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
24Assemblea
25Competenze inderogabili dell'assemblea
26Organo di amministrazione
27Conflitto di interessi
28Responsabilità
29Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
30Organo di controllo
31Revisione legale dei conti
32Organizzazioni di volontariato
33Risorse
34Ordinamento ed amministrazione
35Associazioni di promozione sociale
36Risorse
37Enti filantropici
38Risorse
39Bilancio sociale
40Rinvio
41Reti associative
42Rinvio
43Trasformazione
44Modifiche e integrazioni alla disciplina
45Registro unico nazionale del Terzo settore
46Struttura del Registro
47Iscrizione
48Contenuto e aggiornamento
49Estinzione o scioglimento dell'ente
50Cancellazione e migrazione in altra sezione
51Revisione periodica del Registro
52Opponibilità ai terzi degli atti depositati
53Funzionamento del Registro
54Trasmigrazione dei registri esistenti
55Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
56Convenzioni
57Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
58Istituzione
59Composizione
60Attribuzioni
61Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
62Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
63Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
64Organismo nazionale di controllo
65Organismi territoriali di controllo
66Sanzioni e ricorsi
67Accesso al credito agevolato
68Privilegi
69Accesso al Fondo sociale europeo
70Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
71Locali utilizzati
72Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
73Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore
74Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
75Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
76Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
77Titoli di solidarietà
78Regime fiscale del Social Lending
79Disposizioni in materia di imposte sui redditi
80Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
81Social Bonus
82Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
83Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
84Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
85Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso
86Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
87Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
88«De minimis»
89Coordinamento normativo
90Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
91Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
92Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
93Controllo
94Disposizioni in materia di controlli fiscali
95Vigilanza
96Disposizioni di attuazione
97Coordinamento delle politiche di governo
98Modifiche al codice civile
99Modifiche normative
100Clausola di salvaguardia per le Province autonome
101Norme transitorie e di attuazione
102Abrogazioni
103Disposizioni finanziarie
104Entrata in vigore

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 65

Articolo 65
Organismi territoriali di controllo

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.
2. Sono istituiti i seguenti OTC:
Ambito 1: Liguria;
Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;
Ambito 3: Lombardia;
Ambito 4: Veneto
...
;
Ambito 5: Trento e Bolzano;
Ambito 6: Emilia-Romagna;
Ambito 7: Toscana;
Ambito 8: Marche e Umbria;
Ambito 9: Lazio e Abruzzo;
Ambito 10: Puglia e Basilicata;
Ambito 11: Calabria;
Ambito 12: Campania e Molise;
Ambito 13: Sardegna;
Ambito 14: Sicilia
;
Ambito 15: Friuli Venezia Giulia
.
3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3,
4,
6, 7, 11,
13, 14 e 15
sono composti da:
a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) un membro designato dalla Regione.
4.Gli OTC di cui agli ambiti 2,
...
, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
b) due membri,
...
espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati
uno per ciascun territorio di riferimento,
dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;
c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.
5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.
6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.
7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovra' disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;
d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;
e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;
g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.
8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.