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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 43
Articolo 43
Trasformazione
1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il
31 dicembre 2022
si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.