Menu
Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 8-bis
Articolo 8-bis
Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato
Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.
7