Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
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Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 6

Articolo 6
Aggiunti giudiziari

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base all'articolo 1 secondo l'ordine del ruolo di anzianità e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.
Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.
Per i magistrati che al 1 gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è ridotto a sette anni.