Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
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Legge 2 aprile 1979, n. 97, Articolo 19

Articolo 19
Onere finanziario

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.